di Alfredo Nepi
Uno degli articoli piA? letti di Trento Blog motori risulta essere ilpost su come acquistare un auto usata e non incorrere in problemi; ma se dobbiamo vendere una��automobile usata A�tra privati quali sono le regole da seguire?
Se da un lato il trattare con un privato l’acquisto di un’autovettura usata puA? essere conveniente sotto il profilo economico, dalla��altro maggiori dovranno essere le attenzioni che l’acquirente dovrA� prestare soprattutto al momento della stipula del contratto. Generalmente, perchA� sia valida l’operazione di vendita, A? sufficiente annotarla sul certificato di proprietA� o sul foglio complementare. Sul retro dell’atto di proprietA� dell’auto A? predisposto un modello di atto di vendita che il venditore compila e firma in presenza di un notaio. Questo documento, insieme alla carta di circolazione, dovrA� essere consegnato all’acquirente. Quest’ultimo a sua volta dovrA�, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di acquisto, chiedere al Pra di rilasciare il certificato di proprietA� e fare aggiornare la carta di circolazione presso la Motorizzazione Civile. E’ importante sottolineare come, nella prassi, l’atto di vendita contiene soltanto gli estremi dei proprietari del veicolo, ma non riporta nulla sulle condizioni di vendita. RisulterA� quindi opportuno affiancare a tale atto un contratto ulteriore contenente almeno i richiami legislativi che l’acquirente potrA� far valere come garanzia dell’acquisto. Il rischio principale riguarda la possibilitA� della mancanza di una garanzia articolata e completa
Per tutelarsi UNASCA (Uniona Nazionale Autoscuole), ha recentemente diffuso un interessante vademecum con delle regole da seguire.
Ecco il decalogo:
1) Vendere la propria autovettura significa, sotto il profilo normativo, sottoscrivere una a�?dichiarazione di venditaa�? con autenticazione della propria firma.
2) La a�?dichiarazione di venditaa�? A? contenuta nel retro del a�?Certificato di proprietA� (CdP)a�? e, al momento della sottoscrizione deve contenere in particolare una marca da bollo da 14,62 Euro e i dati del compratore, per cui non sottoscrivere mai in bianco e/o senza la marca da bollo (altrimenti se poi la marca non viene apposta si verrA� sanzionati dalla��Agenzia delle Entrate).
3) La sottoscrizione su un documento diverso dal Certificato di ProprietA� si giustifica solo se il CdP A? stato smarrito/rubato o A? deteriorato, ovvero se si possieda ancora il vecchio a�?foglio complementarea�? o si tratti di una accettazione di ereditA� (la quale postulerebbe una autenticazione Notarile), ma anche in questo caso il documento deve essere esaurientemente compilato, contenendo appunto la dichiarazione di aver venduto, i dati della��acquirente, i dati del veicolo e il prezzo di cessione, per cui, anche in queste circostanze, non sottoscrivere mai in bianco.
4) Sottoscrivere la dichiarazione di vendita a favore di chi acquisisce il veicolo e non a favore di terzi indicati da questa��ultimo.
5) Non consegnare la carta di circolazione del veicolo venduto senza aver sottoscritto la dichiarazione di vendita.
6) Garantirsi, di apporre la sottoscrizione della vendita davanti a uno dei soggetti abilitati dalla legge ad autenticarla ed esclusivamente negli uffici di cui tali soggetti sono titolari o dipendenti.
7) Pretendere una fotocopia della vendita sottoscritta completa della autentica della propria firma.
8) La��autentica conferisce a�?data certaa�? alla cessione, ai fini dello scarico di ogni responsabilitA� (civile, penale, amministrativa, tributaria, assicurativa) concernente la proprietA�, la detenzione e la��uso del veicolo, soprattutto per la��applicazione della��articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che prevede potersi dimostrare la��estraneitA� a una violazione di circolazione documentandola con appunto una copia della��avvenuta vendita autenticata in data anteriore alla violazione medesima, conseguentemente:
– in linea di principio per la vendita non sottoscrivere piA? di una volta e/o documenti diversi dal CdP, salvo quanto previsto al punto 3)
– diffidare, una volta giA� sottoscritto nei modi indicati, della��eventuale richiesta di ulteriori sottoscrizioni, qualunque sia il motivo, ancorchA? la giustificazione sia lo smarrimento del documento da Voi firmato, pretendendo comunque spiegazioni scritte e, ove davvero occorresse un nuovo intervento di firma, controllare che non siano stati cambiati i dati del compratore.
9) Sottoscrivere in condizioni diverse da quelle finora descritte (come, ad esempio, nella��autosalone anzichA� presso uno Sportello Telematico della��Automobilista pubblico/privato o presso un Ufficio Comunale) non A? una agevolazione, benchA� la proponessero come tale, ma una violazione di legge, e rende la vendita, oltrechA� non regolare, non valida ai fini dello scarico delle responsabilitA�, nonchA� della menzionata efficacia ai sensi della��articolo 386 del Regolamento di esecuzione del Codice Stradale, esponendo inoltre al rischio di un coinvolgimento penale concernente il reato di falso nella formazione/definizione della dichiarazione di vendita.
10) Trascorsi due mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione di vendita (che va trascritta al PRA a�� Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi della��art. 94 del Codice della strada, entro 60 giorni dalla��autentica) verificare10) Trascorsi due mesi dalla sottoscrizione della dichiarazione di vendita (che va trascritta al PRA – Pubblico Registro Automobilistico, ai sensi della��art.A�94 del Codice della strada, entro 60 giorni dalla��autentica) verificare presso il PRA o tramite uno studio di consulenza automobilistica la��avvenutaA�regolare annotazione del passaggio di proprietA�.
Fidarsi A? bene, ma non fidarsi A? meglio: A? buona norma evitare di concludere transazioni al venerdA� pomeriggio, quando le banche stanno per chiudere per il week end e soprattutto concludere il negozio, cosA� come consegnare o prelevare il mezzo, con soggetti diversi dall’effetivo acquirente