I passeggeri ferroviari ed i loro bagagli in futuro godranno di maggiore tutela. A? entrato in vigore il 3 dicembre scorso il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai a�?diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviarioa�?. Questo Regolamento impone alle imprese ferroviarie una serie di obblighi e responsabilitA� nei confronti dei loro passeggeri. Ogni anno in Europa sono ca. 8 milioni le persone che viaggiano in treno. Il Regolamento mira a favorire di trasporto di persone su rotaia di alta qualitA�.
Queste in breve le novitA� introdotte dal Regolamento:
– accessibilitA� delle stazioni e dei vagoni, in particolare per persone disabili o con mobilitA� ridotta;
– rafforzamento del diritto al risarcimento in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio (fino a ca. 1.825 euro per bagaglio);
– rafforzamento del diritto al risarcimento in caso di morte o infortunio di un passeggero tramite un pagamento anticipato per ovviare ai bisogni economici immediati; questo anticipo in caso di morte ammonta ad almeno 21.000 euro per passeggero;
– rafforzamento del diritto dei passeggeri a ottenere un risarcimento nel caso in cui il loro viaggio venga cancellato o subisca un ritardo. Il risarcimento minimo ammonta al 25% del prezzo del biglietto per ritardi da una a due ore, e al 50% del prezzo del biglietto per ritardi superiori alle due ore;
– diritto dei passeggeri ad essere informati in maniera esauriente prima e durante il loro viaggio, ad esempio in merito ad eventuali ritardi;
– agevolazione nella��acquisto dei biglietti ferroviari;
– alle societA� ferroviarie e ai gestori delle stazioni viene imposto di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni;
– le societA� ferroviarie sono obbligate ad istituire un sistema per il trattamento delle denunce relative ai diritti e agli obblighi contemplati dal nuovo Regolamento;
– gli Stati membri sono obbligati a garantire ai passeggeri la possibilitA� di presentare un reclamo ad un organo indipendente, quanto gli stessi ritengano che i loro diritti siano stati lesi;
– infine, il Regolamento intende estendere gli attuali diritti dei viaggiatori, previsti dalla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF, che riguarda solo il trasporto internazionale) in linea di principio a tutti i servizi ferroviari nazionali.
Per dare il tempo alle societA� ferroviarie di adeguarsi alle nuove norme gli Stati membri possono chiedere una deroga alla��applicazione di alcuni diritti contemplati nel Regolamento per un periodo fino a 15 anni per servizi limitati al territorio nazionale. Dato che i servizi locali (ad esempio urbani, suburbani o regionali) sono sostanzialmente diversi da quelli a lunga distanza, gli Stati membri possono chiedere delle deroghe permanenti per tali servizi ma non per i servizi transfrontalieri alla��interno della��UE.
a�?Auspichiamo che nessuno degli Stati membri chieda una deroga talmente lunga o addirittura permanentea�? commentano al CRTCU. a�?Il treno A? il mezzo di trasporto in assoluto piA? rispettoso della��ambiente; affinchA� sia piA? attrattivo per i passeggeri, A? assolutamente necessario potenziare anche i loro diritti, anche sulle tratte nazionali. Risulta chiaro che solo attraverso un continuo monitoraggio del servizio da parte dei viaggiatori e delle loro organizzazioni, la qualitA� puA? essere davvero aumentataa�?.
Finalmente un giro di vite sul servizio ferroviario…Una precisazione: la questione del rimborso dei biglietti causa ritardi continua ad essere valida solo per i treni per i quali è necessaria la prenotazione oppure si è esteso anche ai semplici regionali-interregionali?