CODICE DELLA PISTA CICLABILE, DELLA PEDONALE E DELLA CICLOPEDONALE

pubblicato da: Riccardo Lucatti - 31 Luglio, 2024 @ 6:18 pm

Art.1 – Sulla pista ciclabile possono transitare solo i ciclisti; sulla pista pedonale, solo i pedoni.
Art. 2 – La pista ciclopedonale è destinata al traffico promiscuo dei pedoni e dei ciclisti: ogni utente è tenuto a tenersi discosto da ogni altro.
Art. 3 – Sulla pista ciclopedonale I pedoni devono procedere sulla sinistra, i ciclisti sulla destra.
Art. 4 – Sulla pista ciclopedonale i ciclisti devono moderare la velocità e scampanellare. Al suono del campanello i pedoni non devono imprecare contro il ciclista, inoltre, quelli che procedono lungo il lato destro non devono balzare sul lato di sinistra e viceversa.
Art. 5 – Sulla pista ciclabile e su quella ciclopedonale sono vietate a tutti la sosta e la fermata nella sede della pista.
Art. 6 – Ogni violazione sarà punita a termini di una legge da emanarsi appena possibile.