VINCOLO DI MANDATO
pubblicato da: Riccardo Lucatti - 30 Dicembre, 2018 @ 7:12 amDetto altrimenti: senza o con? (post 3454)
L’art. 67 della Costituzione afferma che i parlamentari agiscono senza vincolo di mandato, e ciò per renderli liberi di valutare, di cambiare idea, di essere responsabili nel bene e nel male direttamente di fronte ai loro elettori. Questa loro libertà è stata usata e forse anche abusata e spesso gli elettori si sono sentiti traditi. Da 1 a 100 il danno alla catena della democrazia può essere stato … chessò … diciamo di 30.
Ma se si inserisse il vincolo di mandato, a maggior ragione ora che le candidature sono effettuare “via rete”, il Parlamento sarebbe ridotto ad un reggimento di soldatini chiamati a dire obbligatoriamente “sissignore” alle proposte del capo partito (alias capo rete). Danno per la democrazia da 1 a 100? Diciamo … 110! Ed allora fra i due mali io preferisco di gran lunga il minor e cioè preferisco rischiare di essere un elettore tradito piuttosto che ad essere tradita sia la democrazia.
Infatti, l’introduzione del vincolo di mandato è uno dei passaggi del processo di passaggio dalla democrazia vera alla democrazia diretta (1), ovvero dalla democrazia all’oligarchia, processo così articolato: a) referendum propositivo senza quorum; b) obbligo di calendarizzazione da parte del Parlamento; c) vincolo di mandato per i parlamentari; d) prevalenza comunque del testo referendario sul testo della legge. In tal caso infatti le leggi sarebbero fatte dai capi rete.
—
(1) “diretta”, participio passato del verbo “dirigere”, ha sempre significato passivo: “diretta da …”