POTERE E RESPONSABILITA’

pubblicato da: Riccardo Lucatti - 14 Ottobre, 2014 @ 11:09 am

Detto altrimenti: 1) Nelle alluvioni di Genova il potere è stato separato dalla responsabilità; 2) Altrove …     (post 1684)

1) Genova. In occasione della precedente alluvione erano state decise importanti opere pubbliche a difesa del territorio. Opere pubbliche? Assegnazione diretta o gara d’appalto? Il “potere” ha deciso: gara d’appalto. Vinta da Tizio, Caio fa ricorso al TAR, vince o perde, l’altro concorrente si appella al Consiglio di Stato. Nel frattempo le opere non sono realizzate, arriva una nuova alluvione che produce nuovi danni di cui … chi è responsabile?

Osservazioni: chi ha avuto il potere di decidere per la procedura ordinaria (gara d’appalto) e non per una assegnazione diretta (giustificata dall’emergenza) ha inteso eludere la propria eventuale responsabilità di fronte a chi lo avrebbe potuto accusare di preferire una ditta anziché altra. Così facendo però ha allungato i tempi dell’esecuzione dell’opera, che pertanto al momento dell’alluvione successiva non è ancora realizzata. Chiedo: chi è responsabile dei danni che ne sono derivati?

2) Altrove. Un Ente Pubblico fa lanciare una gara d’appalto ad una sua SpA pubblica per la realizzazione di un’opera pubblica. Vince Tizio. Caio fa ricorso al TAR e perde. Caio si appella al Consiglio di Stato e vince. Il sistema pubblico paga Tizio che nel frattempo ha realizzato l’opera e paga i “danni” a Caio. Arriva la Corte dei Conti ed esamina l’operato della stazione appaltante (la SpA pubblica) e trova che l’assegnazione a Tizio era stata del tutto regolare per cui non riscontra alcuna responsabilità in capo ai manager della stessa SpA.

Per inciso v’è da notare che la legge obbliga questi manager a stipulare una polizza di assicurazione, perché in caso di loro responsabilità vi sia un’Assicurazione che rifonda i danni allo Stato. Tuttavia l’obbligo è fissato per la durata dell’incarico del manager, ma se – come accade sempre – la Corte dei Conti contesta il danno dopo tale scadenza, l’Assicurazione non paga a meno che il manager non abbia stipulato anche una polizza per il periodo successivo alla sua uscita dalla SpA (cosiddetta polizza postuma). Ora accade che le Assicurazioni coprano al massimo cinque anni dalla sua uscita di scena, e la Corte dei Conti abbia tempo dieci anni per contestare eventuali responsabilità. E allora? Per essere sicuro di essere ripagato dei danni, lo Stato dovrebbe assumere solo manager plurimiliardari!

Osservazioni:  il TAR e la Corte dei Conti danno ragione ai manager della SpA che hanno scelto Tizio. Il Consiglio di Stato dà ragione a Caio. L’ente pubblico ci rimette un sacco di soldi. La Spa non può essere assicurata contro il rischio di impresa, in quanto questo tipo di rischio non è assicurabile in tutto il pianeta. Mi domando: chi valuta la responsabilità derivante da un “potere frazionato” fra diversi organi dello Stato che affermano tesi opposte e ne escono entrambi “irresponsabili”? Stante il giudizio positivo del TAR, il danno è stato procurato dal giudizio negativo del Consiglio di Stato: per cui – lasciatemi questo sfogo – la Corte dei Conti dovrebbe indagare su quest’ultimo!

Responsabilità civile dei giudici? Anche di quelli amministrativi! Matteo, pensaci tu!