IMMUNITA’ PARLAMENTARE ED ALTRI CONCETTI
pubblicato da: Riccardo Lucatti - 23 Giugno, 2014 @ 7:26 am(Immunità : questa mattina è il tema principale della stampa politica)
Detto altrimenti: immune da ogni sospetto, immune da ogni peccato, immune da … ogni punibilità ? Immunità , quanti significati! Vediamo di mettere un po’ di ordine fra i vari concetti (abbiate un po’ di pazienza, raga, scialla … il vostro blogger è laureato il legge! Ogni tanto un po’ di spazio se lo deve pur riservare, no?)   (post 1570)
Se un reato è perseguibile solo dietro querela di parte, la querela è una condizione di procedibilità : cioè se manca la querela, non si può procedere.
Se il reato è commesso da un minore, il colpevole non è punibile, manca cioè la condizione di punibilità (si vedano gli scritti di Antolisei).
Se Tizio è riconosciuto colpevole ma non è punito perchè il suo reato si è prescritto, egli non è innocente: è un colpevole impunito.
Immune da ogni peccato, anche da quello originale: vi sono solo un paio di casi …
Immune da ogni sospetto: non lo è chi insiste per l’immunità parlamentare, o almeno su come oggi essa viene applicata. Infatti io non sono contro l’immunità parlamentare, sono contro il concetto stesso di “questa†immunità , nel senso che se essa fosse applicata per escludere la procedibilità nei casi di reati commessi nell’esercizio della funzione politica e/o nei casi di tentativo di ostacolare l’azione politica dell’interessato, mi potrebbe andare bene.
Oggi invece oggi l’immunità (presente e presumibilmente anche futura) viene applicata contro la stessa legge. Mi spiego: il parlamento dovrebbe pronunciarsi contro la procedibilità , e cioè rendere “immune†il parlamentare, ove riscontrasse che l’accusa mossagli è stata formulata “circa reati commessi nell’esercizio della sua azione politica e/o per impedirgli di esercitare la sua funzione politicaâ€. Invece oggi il Parlamento basa la concessione o meno dell’autorizzazione a procedere sulla affermazione o negazione “nel merito†dei fatti contestati al parlamentare, fatti che il più delle volte configurano reati comuni e non altro. Quindi assistiamo ad una doppia distorsione: 1) l’emissione di un giudizio di merito in arbitraria sostituzione del giudizio della magistratura; 2) il giudizio viene formulato su reati comuni non commessi nell’esercizio della funzione politica.
Ecco, mi sono spiegato e sfogato. Ora si capirà perchè io sono contrario all’immunità parlamentare fino a quando essa viene interpretata e applicata in questo modo distorto.
In altre parole: il problema oggi è mal posto, e non è immunità si/no, bensì occorre rivedere il concetto e l’applicazione dell’immunità . Solo dopo potremmo eventualmente ragionare sul successivo problema immunità si/no.