ACHTUNG BANDITEN!
pubblicato da: Riccardo Lucatti - 4 Aprile, 2014 @ 6:27 amDetto altrimenti: attenzione, Assicurazioni!            (post 1460)
Contratti di assicurazione: le mille clausole scritte in carattere “arial 8†… e chi le legge mai?
Se considerate un parcheggio interrato al cui ingresso sia apposto un cartello con le condizioni di parcheggio scritte in caratteri minuti, la giurisprudenza consolidata le considera come non apposte, essendo praticamente impossibile per l’automobilista che sta entrando nel silos la loro completa lettura.
Ma in materia di assicurazione voi siete a casa vostra, sul divano, avete a disposizione una bella lente di ingrandimento … quindi le clausole di cui sopra potrebbero e dovrebbero essere da voi lette! E invece nessuno le legge!
Ma veniamo ai casi pratici. Voi siete l’amministratore di una SpA pubblica dalla data “A†alla data “Bâ€. La legge vi impone di assicurarvi per la responsabilità civile che potreste avere verso la Pubblica Amministrazione, in modo tale che se dalla vostra condotta derivasse un danno all’erario, l’erario sarebbe comunque risarcito. Il contratto che voi stipulate prevede la clausola “claim made†il che gioca a vostro favore e a vostro sfavore.
A vostro favore, nel senso che siete coperti anche per fatti compiuti “prima†del periodo A-B, ma denunciati durante tale periodo.
Così, la Cass. civ. Sez. III, 22-03-2013, n. 7273 (rv. 625899) Ryllo c. Compagnia Italiana Assicurazioni S.p.A. : la clausola cosiddetta “a richiesta fatta” (“claims made”) inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l’assicuratore si obbliga a tenere indenne l’assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l’assicurazione) è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. (Rigetta, App. Catanzaro, 24/01/2011)
A vostro sfavore perché non copre i fatti da voi compiuti durante il periodo A-B ma denunciati dopo tale periodo, a meno che voi non abbiate stipulato una ulteriore polizza, detta “postumaâ€. Orbene, le Compagnie di Assicurazione accettano di stipulare polizze postume per una durata massima di cinque anni, ma la Corte dei Conti vi può perseguire sino a dieci anni dopo la cessazione del vostro incarico. Quindi, la setta legge obbliga voi a stipulare polizze inadeguate alla finalità che essa si prefigge, nel senso che dal sesto al decimo anno compresi, voi personalmente e lo Stato sarete esposti a gravi danni non coperti da assicurazione.
Ma perché “Banditen� Perché, stante l’obbligatorietà di legge della copertura assicurativa, il vantaggio di cui alla citata sentenza della corte di cassazione rappresenta un vantaggio “inutile†, cioè un vantaggio di cui non dovreste avere bisogno, in quanto per ogni periodo del vostro incarico, voi dovete essere comunque assicurati. Quindi la clausola “claim made†gioca sostanzialmente unicamente a vostro sfavore, nel senso che:
• Voi pagate il premio di assicurazione per il periodo A-B.
• Durante il periodo A-B compite un fatto che viene giudicato dannoso per la Pubblica Amministrazione.
• Qualche tempo dopo il periodo A-B vi viene contestato un presunto danno da Voi provocato durante il citato periodo.
• La Compagnia di Assicurazione ha incassato il premio per detto periodo ma non copre il rischio che voi state correndo per fatti compiuti in quello stesso periodo, denunciati dopo tale periodo in assenza di una ulteriore polizza postuma, oppure pur in presenza di una polizza postuma, ma dopo il quinto anno.
Non si tratta di banditi? E vabbe’ … ma resta comunque quell’ “Achtung!”, cioè la necessità che facciate “attenzione”.Â