domenica , 17 Novembre 2024

11 SETTEMBRE ROMA: UNA DATA CHE RITORNA, UN SEGNALE ALLA POLITICA ITALIANA

costituzione-italiana
Legge elettorale, jobs act, decreto sulle vaccinazioni obbligatorie a�� sono solo alcuni dei provvedimenti legislativi di cui si parla in continuazione in modo spesso superficiale, caotico, di parte.
In questa grande confusione un dato certo l’ho cercato, per una mia esigenza di chiarezza, e l’ho trovato nella sentenza n. 1/2014 con cui la Corte Costituzionale si A? pronunciata sulla legittimitA� della legge elettorale allora in vigore. PerchA� questa sentenza? PerchA� da quella pronuncia ognuno puA? trarre delle conclusioni importanti su come siamo governati e puA? ricevere lo stimolo a pronunciare il proprio dissenso anche aderendo alla manifestazione pacifica che si terrA� a Roma in piazza Montecitorio domani 11 settembre a partire dalle ore 15. La manifestazione A? promossa dal Movimento Liberazione Italia con a capo Antonio Pappalardo, generale dell’Arma in congedo.A�(1.)
Non amo la superficialitA� e dove mi A? consentito approfondisco; per questo mi sono letta la sentenza n. 1/2014 della Corte Costituzionale e di seguito all’articolo riporto i passaggi che mi sembrano piA? chiari per descrivere la distorsione del principio di rappresentativitA� che la stessa Corte rileva.
In sintesi la Corte dichiara l’incostituzionalitA� di alcuni articoli del Testo Unico delle leggi recanti le norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Testo Unico delle leggi recanti norme per la��elezione del Senato della Repubblica poichA� non assicurano la rappresentativitA� dell’assemblea parlamentare producendo una profonda divaricazione tra la composizione del parlamento e la volontA� dei cittadini espressa attraverso il voto che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranitA� popolare e poichA� privano l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che A? totalmente rimessa ai partiti.
Il supremo organo di giustizia dichiara che le norme censurate si pongono a�?in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta disciplina [a��] determina una compressione della funzione rappresentativa della��assemblea, nonchA� della��eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre una��alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda la��intera architettura della��ordinamento costituzionale vigente.a�?
E con riferimento alle norme che determinano le modalitA� di scelta a�� o meglio di non scelta del candidato – dichiara:
a�?Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono […] tali da alterare per la��intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertA� di scelta degli elettori nella��elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranitA� popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertA� del voto di cui alla��art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978).a�?

La Corte precisa perA? anche che a�?la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrA� i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrA� effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettoralea�? e che a�?Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto.a�? Questo perchA� a�?le Camere sono organi necessari e non possono cessare di esistere o perdere la capacitA� di deliberarea�?. Ma precisa anche che il principio sotteso A? quello della continuitA� dello Stato e che in virtA? di questo la stessa Costituzione prevede, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti A�finchA? non siano riunite le nuove CamereA� (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, A�anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorniA� per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.). (2.)

Non serve essere giuristi per capire che di fronte ad una sentenza che rileva macroscopiche violazioni di diritti democratici ci sia l’urgenza ed il dovere di apportare le modiche urgenti alla legge elettorale per poi procedere a nuove elezioni. E invece sono passati 3 anni e 7 mesi, A? stato eletto un nuovo presidente della Repubblica, sono cambiati 3A�governi e soprattutto sono stati e continuano ad essere emanati provvedimenti normativi che attengono anche a diritti fondamentali ed inviolabili dell’uomo e costituzionalmente garantiti come quello alla salute ed all’istruzione. Mi riferisco al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 a�?Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmacia�? convertito in legge con L n. 119 del 31 luglio 2017. (3.)
Anche a prescinder dal fatto affatto trascurabile che la norma A? stata emanata da un Governo che non A? espressione della collettivitA� con un provvedimento di urgenza che non ha ragione di essere perchA� non sussistono pericoli di epidemie o altre condizioni che lo giustificherebbero, questo provvedimento impone un trattamento sanitario che va contro la libertA� di scelta dei Cittadini e viola l’integritA� della persona.
Tutto ciA? in palese contrasto con l’art. 32 Cost che stabilisce a�?La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivitA�, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puA? essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puA? in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umanaa�?
e con la Convenzione di Oviedo ratificata dall’Italia e diventata legge nel 2001 che stabilisce all’art. 5: a�?Un intervento nel campo della salute non puA? essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura della��intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata puA?, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.a�?
A ciA? si aggiunga che illustri scienziati (Gatti, Montanari, Montagner a�� premio Nobel per la medicina- solo per citarne alcuni) continuano a denunciare la pericolositA� quantomeno di sostanze contenute nei vaccini come “eccipienti” (formaldeide, metalli pesanti, antibiotici …) e comunque le possibili reazioni avverse che hanno giA� causato migliaia di vittime (mi riferisco non solo a casi di morte ma a casi di autismo, neuropatie, malattie autoimmunitarie, indebolimento del sistema immunitario, sindrome da iperattivitA� …) (5.) (6.) (7.).
Ma vorrei tornare a porre l’attenzione piA? sulla sostanza del problema: l’emanazione di leggi che incidono sui diritti fondamentali dei cittadini promulgate da un Parlamento a�?patologicoa�? che non A? espressione di una volontA� popolare. (8.)
Per questo motivo invito tutti ad informarsi anche attraverso le testimonianze, le interviste ed i documenti che ho indicato di seguito, a partecipare alla manifestazione che si terrA� a Roma domani a partire dalle ore 15 in Piazza Montecitorio e a non accettare passivamente provvedimenti che sono innanzitutto irragionevoli e di cui mi auguro venga dichiarata l’illegittimitA� quanto prima.

Francesca Gregori

Estratto sentenza n. 1:2014 Corte Costituzionale

Approfondimenti:

1.A�Intervista a Antonio Pappalardo, a capo del Movimento Liberazione Italia, che ha indetto la mobilitazione dell’11 settembre

2.A�Sentenza integrale della Corte Costituzionale n. 1/2014

3.A�L. n. 119/2017, conversione del D.L. n.73/2017 a�?Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmacia�?

4.A�Video in inglese sui Vaccini

5.A�Intervista al Prof. Stefano Montanari (parla delle nanoparticelle nei vaccini)
6.A�Intervista al Prof. Stefano Montanari

7.A�Intervista al Prof Luc. Montagnier sui vaccini

8.A�Intervista a Ferdinando Imposimato, presidente onorario della Corte di Cassazione

Vedi anche

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